Gruppo elettrogeno Normativa di interesse

Gruppi elettrogeni
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Normativa di interesse: Ambiente : L'inquinamento atmosferico

Inquinamento atmosferico
In relazione all'inquinamento atmosferico le leggi specifiche sull'argomento sono:
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 - "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti c di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183.
D.P.C.M. 21 luglio 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986. n. 349, per l'attuazione e I'interpretazione del D.P.R. 24 maggio l988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali".
D.M. 12 luglio 1990 - "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione".
D.P.R. 25 Luglio 1991 - "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. il 21 luglio 1989".
D.P.C.M. 2 ottobre 1995 (abrogato dal successivo decreto e riportato a titolo indicativo) "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini deIl' inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione." .
D.PC.M. 8 marzo 2002 - "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
D.P.C.M. 8 ottobre 2004 - "Modifica del D.P.C.M. 8 marzo 2002 inerente combustibili e impianti di combustione". (modificazioni non influenti nei riguardi dei gruppi elettrogeni).
I gruppi elettrogeni sono soggetti al testo di riferimento italiano sull'inquinamento atmosferico, ossia il D.P.R. 203/88, il quale va integrato con il D.P.C.M. 12 luglio 1989 per quanto attiene i limiti di emissioni in atmosfera ed il successivo D.M. 21 luglio 1990, poi modificato dal D.P.R. 25 luglio 1991, per quanto attiene la definizione delle attività poco inquinanti.

Tornando al D.P.R. 203/88 si possono estrapolare le seguenti definizioni:
Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
Valori guida di qualità dell’ aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:

  • alla prevenzione a lungo termine in materia di salute c protezione dell'ambiente;
  • a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per Ie quali e necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.

Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto, relativamente a settori industriali, e contenenti indicazioni su:

  • cicli tecnologici;
  • migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
  • fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.

Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.
Valore lunite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
Impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

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Indice Generale

Capitolo 1 - I GRUPPI ELETTROGENI : NORMATIVA DI INTERESSE

  1. Ambiente: impatto ambientale del gruppo elettrogeno in termini di emissioni in atmosfera, emissioni di rumore ed elettromagnetiche
  2. Sicurezza: prevenzione degli infortuni e la tutela delle persone direttamente o indirettamente in contatto con il gruppo elettrogeno;
  3. Normative tecniche: riguardanti l'esercizio del gruppo elettrogeno.
  4. Adempimenti burocratici: le richieste, le documentazioni, le pratiche correlate alle categorie di cui sopra oltre che a specifiche di carattere fiscale e tributario

Capitolo 2 - IL GRUPPO ELETTROGENO: CARATTERISTICHE GENERALI

  1. Il gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali: apparato motore; apparato generatore; quadri di comando e controllo.
  2. Principio di funzionamento di un gruppo elettrogeno

CAPITOLO 3 - IMPLEMENTAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO

Un gruppo elettrogeno viene solitamente inserito all'interno di un impianto civile o industriale per conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • produzione di energia elettrica in servizio continuo;
    • produzione di energia elettrica in servizio di emergenza;
    • assorbimento di picchi di consumo.


  1. Produzione energia in servizio continuo
  2. Servizio di sicurezza e di riserva (emergenza)
  3. Assorbimento di picchi di consumo (peak shaving)
  4. Impianti di parallelo

CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Verranno ora analizzate le implicazioni impiantistiche le prescrizioni della norma CEI 1 1-20. Nel caso di parallelo con la rete pubblica, è necessario integrare il dispositivo normativo con le prescrizioni tecniche del distributore e in particolare con le seguenti disposizioni ENEL:
DK5600 "Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione";
DK5740 "Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione";
DK5940"Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione".

  1. Obiettivi
  2. Criteri di allacciamento alle reti
  3. Sezioni di un impianto di produzione energia
  4. Accorgimenti e prescrizioni aggiuntive
  5. Criteri di protezione
  6. Protezioni del gruppo elettrogeno
  7. Criteri di sicurezza