Normativa di interesse: Ambiente : L'inquinamento atmosferico  
                  Inquinamento atmosferico  
In relazione  all'inquinamento atmosferico le leggi specifiche sull'argomento sono: 
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 - "Attuazione  delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in  materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti c di  inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della  legge 16 aprile 1987, numero 183. 
D.P.C.M. 21 luglio 1989 "Atto di  indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8  luglio 1986. n. 349, per l'attuazione e I'interpretazione del D.P.R. 24 maggio  l988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a  specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti  industriali". 
D.M. 12 luglio 1990 - "Linee  guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali  e la fissazione dei valori minimi di emissione". 
D.P.R. 25 Luglio 1991 - "Modifiche  dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco  significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con  D.P.C.M. il 21 luglio 1989". 
D.P.C.M. 2 ottobre 1995 (abrogato dal  successivo decreto e riportato a titolo indicativo) "Disciplina delle  caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini deIl' inquinamento  atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di  combustione." . 
D.PC.M. 8 marzo 2002 - "Disciplina  delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini  dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche  degli impianti di combustione". 
D.P.C.M. 8 ottobre 2004 - "Modifica  del D.P.C.M. 8 marzo 2002 inerente combustibili e impianti di  combustione". (modificazioni non influenti nei riguardi dei gruppi  elettrogeni). 
I gruppi elettrogeni sono soggetti al  testo di riferimento italiano sull'inquinamento atmosferico, ossia il D.P.R.  203/88, il quale va integrato con il D.P.C.M. 12 luglio 1989 per quanto attiene  i limiti di emissioni in atmosfera ed il successivo D.M. 21 luglio 1990,  poi modificato dal D.P.R. 25 luglio 1991, per quanto attiene la definizione  delle attività poco inquinanti. 
 
Tornando al D.P.R. 203/88 si possono estrapolare le seguenti definizioni:  
Inquinamento  atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato  fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più  sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni  ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero  pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le  attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le  risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 
Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi  di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di  esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno. 
Valori guida di qualità dell’ aria: limiti delle  concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente  esterno destinati: 
                  
                    - alla prevenzione a lungo termine in materia di salute c  protezione dell'ambiente;
 
                    - a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di  zone specifiche di protezione ambientale per Ie quali e necessaria  una particolare tutela della qualità dell'aria.
 
                   
                  Emissione: qualsiasi  sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da  un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. 
                      Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri  in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto, relativamente a settori  industriali, e contenenti indicazioni su:                   
                  
                    - cicli  tecnologici;
 
                    - migliore  tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle  emissioni;
 
                    - fattori di emissione con e senza l'applicazione della  migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
 
                   
                  Sulla  base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di  emissione. 
                    Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo  considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in  termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia  prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il  settore produttivo in esame. 
                      Migliore  tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato  che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli  accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempre che  l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. 
                      Valore lunite di emissione: la  concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli  impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate. 
                      Impianto lo stabilimento  o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità  e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati  alla difesa nazionale. 
                  Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima  della data di entrata in vigore del presente decreto. 
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                  Indice Generale  
                  Capitolo 1 - I GRUPPI ELETTROGENI : NORMATIVA DI INTERESSE 
                  
                    - Ambiente: impatto ambientale del gruppo elettrogeno in termini di emissioni in atmosfera, emissioni di rumore ed elettromagnetiche
 
                    
                    - Sicurezza: prevenzione degli infortuni e la tutela delle persone direttamente o indirettamente in contatto con il gruppo elettrogeno;
 
                    - Normative tecniche: riguardanti l'esercizio del gruppo elettrogeno.
 
                    - Adempimenti burocratici: le richieste, le  documentazioni, le pratiche correlate alle categorie di cui sopra oltre che a  specifiche di carattere fiscale e tributario
 
                   
                  Capitolo 2 - IL GRUPPO ELETTROGENO:
                    CARATTERISTICHE GENERALI  
                  
                    
                      - Il gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali:  apparato motore;                     apparato generatore;                       quadri di comando e controllo. 
 
                      
                      - Principio  di funzionamento di un gruppo elettrogeno
 
                     
                    
                   
                  CAPITOLO 3 -                        IMPLEMENTAZIONE  DI UN GRUPPO ELETTROGENO  
                  Un gruppo  elettrogeno viene solitamente inserito all'interno di un impianto civile o  industriale per conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 
                  
                    
                      -  produzione di energia elettrica in servizio continuo;
 
                      -  produzione di energia elettrica in servizio di emergenza;
 
                      -  assorbimento di picchi di consumo.
 
                       
                       
                     
                    - Produzione energia in servizio continuo 
 
                    - Servizio  di sicurezza e di riserva (emergenza)
 
                    - Assorbimento di picchi di consumo (peak shaving)
 
                    - Impianti di parallelo
 
                   
                  CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE  
                  Verranno ora analizzate le  implicazioni impiantistiche le prescrizioni della norma CEI 1 1-20. Nel caso di parallelo con la rete  pubblica, è necessario integrare il dispositivo normativo con le prescrizioni  tecniche del distributore e in particolare con le seguenti disposizioni ENEL: 
                    DK5600  "Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione"; 
                    DK5740  "Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel  distribuzione"; 
                    DK5940"Criteri di allacciamento di  impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione". 
                  
                    - Obiettivi
 
                    - Criteri di allacciamento alle reti
 
                    - Sezioni di un impianto di  produzione energia
 
                    - Accorgimenti e prescrizioni aggiuntive
 
                    - Criteri di protezione
 
                    - Protezioni del gruppo  elettrogeno
 
                    - Criteri di sicurezza
 
                   
                                     
                     
                  
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