Gruppo elettrogeno Normativa di interesse

Gruppi elettrogeni
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Normativa di interesse: Ambiente : Rumore

Rumore
In merito al rumore le leggi specifiche sono :
D.P.C.M. 1 MARZO 1991 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell' 8 marzo 1991. D.L. 15 AGOSTO 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agen­ti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
Legge 26 OTTOBRE 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. Decreto 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sor­genti sonore.
Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'in­quinamento acustico.
D.P.C.M. 31 marzo 1998 - Tecnico competente in acustica.
Estratto Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale.
Nel quadro normativo italiano il rumore viene definito come "...qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti, o dannosi o che determini un qualunque deterioramento qualitativo dell'am­biente tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti. dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La materia può essere ripartita in due aree, riguardanti il:

  • rumore in ambiente di lavoro;
  • rumore in ambiente extra-lavorativo.

Rumore in ambiente lavorativo
Il Decreto Legislativo del Governo n. 277 del 15/08/1991, in attuazione di diverse direttive CEE definisce e stabilisce il concetto di esposizione quoti­diana del lavoratore al rumore, espresso in dBA
Rumore in ambiente extra-lavorativo
La "legge quadro" del 26 ottobre l995 n. 447 detta la disciplina dell'inquinamento acustico nell'ambiente abitativo interno e nell'ambiente esterno, ossia del rumore provocato da sorgenti sonore fisse e mobili.
I decreti attuativi successivi emanati a cura del governo, e le competenze assegnate a Regione, Provincia e Comune prevedono i valori limite di rumo­re a seconda della zona abitativa interessata (aree particolarmente protette, residenziali, miste, ad intensa attività umana, prevalentemente industriali,
esclusivamente industriali) introducendo, per la prima volta in Italia, il con­cetto di zonizzazione acustica del territorio.

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Indice Generale

Capitolo 1 - I GRUPPI ELETTROGENI : NORMATIVA DI INTERESSE

  1. Ambiente: impatto ambientale del gruppo elettrogeno in termini di emissioni in atmosfera, emissioni di rumore ed elettromagnetiche
  2. Sicurezza: prevenzione degli infortuni e la tutela delle persone direttamente o indirettamente in contatto con il gruppo elettrogeno;
  3. Normative tecniche: riguardanti l'esercizio del gruppo elettrogeno.
  4. Adempimenti burocratici: le richieste, le documentazioni, le pratiche correlate alle categorie di cui sopra oltre che a specifiche di carattere fiscale e tributario

Capitolo 2 - IL GRUPPO ELETTROGENO: CARATTERISTICHE GENERALI

  1. Il gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali: apparato motore; apparato generatore; quadri di comando e controllo.
  2. Principio di funzionamento di un gruppo elettrogeno

CAPITOLO 3 - IMPLEMENTAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO

Un gruppo elettrogeno viene solitamente inserito all'interno di un impianto civile o industriale per conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • produzione di energia elettrica in servizio continuo;
    • produzione di energia elettrica in servizio di emergenza;
    • assorbimento di picchi di consumo.


  1. Produzione energia in servizio continuo
  2. Servizio di sicurezza e di riserva (emergenza)
  3. Assorbimento di picchi di consumo (peak shaving)
  4. Impianti di parallelo

CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Verranno ora analizzate le implicazioni impiantistiche le prescrizioni della norma CEI 1 1-20. Nel caso di parallelo con la rete pubblica, è necessario integrare il dispositivo normativo con le prescrizioni tecniche del distributore e in particolare con le seguenti disposizioni ENEL:
DK5600 "Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione";
DK5740 "Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione";
DK5940"Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione".

  1. Obiettivi
  2. Criteri di allacciamento alle reti
  3. Sezioni di un impianto di produzione energia
  4. Accorgimenti e prescrizioni aggiuntive
  5. Criteri di protezione
  6. Protezioni del gruppo elettrogeno
  7. Criteri di sicurezza